D.L. 1/2012 - Tariffe Professionali- Stampa
Venerdì 27 Gennaio 2012 11:11
La versione attuale ed ufficiale dell'art. 9, rispetto ad alcune bozze inesatte circolate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rende il "preventivo" meramente eventuale e non più obbligatoria. E' invece obbligatoria la pattuizione del compenso al momento del conferimento del incarico.
L'art. 9 abroga le tariffe professionali per incarichi professionali conferiti successivamente al 25.1.2012; continueranno ad applicarsi per attività relative ad incarichi precedenti tale data; continueranno ad applicarsi per la redazione della nota spese giudiziale e per il patrocinio a spese dello Stato, fino all'emanazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire i parametri. Poiché il compenso da pattuire preventivamente deve essere adeguato all'importanza dell'incarico e conforme ai canoni deontologici  di dignità e decoro, in sede di prima lettura della norma, anche sotto il profilo disciplinare, pare che, in difetto di altri parametri o di accertati "prezzi di mercato", possano considerarsi utile criterio di riferimento anche per la formulazione dei "preventivi", pur se non richiamabili in tali documenti, che impongono un costo certo e chiaro. (Carlo Giuliani)