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Decreto Legislativo n° 28 del 04.03.2010 pubblicato in G.U. il 05.03.2010 con il quale è stata data attuazione all’art. 60 della Legge 18.06.2009 n° 69. PDF Stampa


Si avvisano i Colleghi che il suddetto decreto entrerà in vigore il prossimo 20 marzo 2010. Tale introduzione prevede che l’Avvocato debba informare il proprio assistito della possibilità di conciliare la lite pena, in caso di omessa informativa, dell’annullabilità del contratto d’opera concluso ( art. 4 III° comma ).

Inoltre la detta disposizione indica come condizione di procedibilità della domanda giudiziale l’esperimento del procedimento di mediazione (all’art. 5 della suddetta normativa la cui operatività slitterà al 20.03.2011)  e l’obbligo altresì di sanzionare per iscritto, contestualmente al conferimento dell’incarico, l’informazione data al cliente.

L’obbligatorietà della mediazione riguarda la materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

La normativa prevede altresì delle agevolazioni fiscali ( art. 17 e 20 ) : esenzione della imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di valore di € 50.000, salvo eccedenze e limitatamente alle stesse, mancata erogazione dell’indennità da parte del soggetto che si trova in condizioni di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato ( qualora la mediazione sia condizione di procedibilità ) previsione di un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione.

Si allega nota del Consiglio Nazionale Forense contenente modello di informativa da far sottoscrivere al cliente e modello di procura alle liti.

Il Presidente Avv. Simone Ariano

 ALLEGATO

 
 
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