26 Gennaio 2022

Cari Colleghi segnalo la recentissima Sentenza della Corte Costituzionale n.10 depositata il 20 gennaio 2022, in materia di patrocinio gratuito nei procedimenti di mediazione civile e commerciale, con la quale la Corte ha dichiarato irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo.

Con queste motivazioni il Giudice delle leggi ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Allego alla presente comunicazione sia la richiamata Sentenza per esteso, che il comunicato stampa del 20 gennaio scorso per gli opportuni approfondimenti.
 
Buon lavoro e un cordiale saluto
 
Il Consigliere delegato
Avv. Lamberto De Angelis

 

Modificato: 26 Gennaio 2022