2 Dicembre 2025

Cari Colleghe e Colleghi,

Stante le innumerevoli richieste di chiarimenti sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita, si porta a conoscenza quanto segue.

Dal 30 giugno 2023, per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata estesa alle procedure di negoziazione assistita. Tale estensione, tuttavia, è circoscritta alle sole ipotesi in cui l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel D.L. n. 132/2014 la Sezione II, rubricata “Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita”. In particolare, l’art. 11-bis, comma 1, dispone: E’ assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se e’ raggiunto l’accordo .

La norma limita espressamente l’applicazione del beneficio ai soli casi di negoziazione assistita obbligatoria, ovvero quelli previsti dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014. Successivamente, il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, ha introdotto alcune modifiche, estendendo il beneficio a un ulteriore caso specifico previsto dalla legge n. 190 del 2014, ma senza alterare l’impianto generale che lega l’ammissione al patrocinio alla natura obbligatoria della procedura.

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita da avvocati in materia familiare, attribuendo agli accordi conclusi in tale sede piena efficacia sostitutiva dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modifica delle condizioni, affidamento e mantenimento dei figli, alimenti e unioni civili.

Nonostante ciò, le negoziazioni assistite familiari restano escluse dall’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato, pur incidendo esse su diritti fondamentali della persona e producendo effetti equivalenti a quelli dei provvedimenti giudiziali.

La ragione di tale esclusione è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3888 del 9 febbraio 2023, ha stabilito che la discriminante fondamentale risiede nel carattere facoltativo della negoziazione assistita in materia familiare, a differenza delle ipotesi obbligatorie previste dall’art. 3.La Corte ha affermato che il carattere facoltativo della negoziazione assistita in materia familiare costituisce quindi il principale argomento per negare de iure condito il diritto al compenso del professionista, attesa la limitazione che il DPR n. 115 del 2002 pone per l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse della parte ammessa (trovando tale limite conferma anche nella recente novella del 2022 per le negoziazioni assistite prive del carattere della obbligatorietà). La Cassazione, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2022 in materia di mediazione), ha sottolineato che l’estensione del patrocinio a spese dello Stato si impone costituzionalmente solo quando la procedura stragiudiziale è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale (c.d. giurisdizione condizionata). In tali casi, negare il beneficio creerebbe un ostacolo economico all’accesso alla giustizia, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Al contrario, quando la procedura è facoltativa, come nel caso della negoziazione familiare, la scelta di non estendere il patrocinio rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non è suscettibile di sindacato di costituzionalità.

Nei casi di negoziazione assistita obbligatoria in cui il patrocinio è ammesso, la procedura per ottenerlo segue un iter specifico introdotto dalla riforma.

Istanza di Ammissione Anticipata: La parte che si trova nelle condizioni di reddito previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 può presentare un’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale competente per la controversia. L’istanza deve contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa

Delibera del Consiglio dell’Ordine: Il Consiglio dell’Ordine, verificata l’ammissibilità, delibera sull’ammissione.

Conferma dell’Ammissione: Se la negoziazione si conclude con un accordo, l’ammissione viene confermata dal Consiglio dell’Ordine su istanza dell’avvocato, che appone il visto di congruità sulla parcella. L’accordo deve indicare il valore della controversia.

In sintesi, lo stato attuale della normativa e dell’interpretazione giurisprudenziale conferma che il patrocinio a spese dello Stato è applicabile esclusivamente alle procedure di negoziazione assistita obbligatorie di cui all’art. 3 del D.L. n. 132/2014, mentre ne restano escluse le procedure facoltative, tra cui quelle in materia di famiglia e unioni civili disciplinate dall’art. 6 del medesimo decreto.

Cari Saluti

Il Cons. Delegato

Narcisa Roxana Stoinoiu

Modificato: 2 Dicembre 2025