17 Settembre 2020
Cari Colleghi, segnalo un’importante Sentenza della Corte di Cassazione -Sezione 2^ Civile- del 31 agosto 2020 n. 18123, in materia di procedimenti di mediazione obbligatoria in cui intervengano parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo la richiamata Sentenza, che allego, nel caso in cui non venga promossa azione giudiziaria, all’esito negativo della mediazione, non spetta la liquidazione del compenso a favore dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non è liquidabile il compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non e’ seguita la proposizione della lite, poiché ciò non è consentito dalla attuale disciplina legislativa portata nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010, che, ritenendo applicabile il patrocinio a spese dello stato nei casi previsti dall’art.17, comma 5 bis, prevede tuttavia che dal procedimento di mediazione non possano derivare oneri economici a carico dello Stato.
Il Consigliere delegato
Avv. Lamberto De Angelis
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Cassazione civile sentenza 18123 - 2020
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Modificato: 17 Settembre 2020