10 Febbraio 2021
Si comunica che:
1. Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello del COA di Isernia che, si allega.
2. Con decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30.01.2021, è stato modificato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. Il nuovo limite di reddito è ora pari a euro 11746,68 e potrà, quindi, essere ammesso al beneficio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultati dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
Un caro saluto
ll Consigliere Referente
Avv. Narcisa Stoinoiu
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allegato
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Modificato: 10 Febbraio 2021