10 Febbraio 2025

A seguito della nota pervenuta dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Tivoli ed avente ad oggetto la risposta al quesito formulato dai Responsabili delle cancellerie circa l’applicazione del nuovo comma 3.1 dell’art. 14 DPR 115/2002, poiché taluni iscritti hanno sollevato dubbi sulla reale portata del contenuto della suddetta nota, il COA ha deliberato di assumere informazioni, al fine di fugare ogni incertezza interpretativa.

Acquisite informazioni presso il Dirigente e presso le cancellerie, è stato chiarito che il quesito riguardava esclusivamente la possibilità o meno per le cancellerie di mantenere sospesa l’iscrizione della causa in caso di mancato pagamento del C.U. (o di pagamento inferiore a € 43,00) e a tale quesito è stata data risposta negativa: dunque, in tal caso la cancelleria rifiuterà l’iscrizione inviando apposito messaggio.

Nel caso di versamento del C.U. nella misura minima di €43,00, la causa verrà iscritta, anche se il contributo dovuto sia superiore, così come previsto nella legge di bilancio 2025 e come maggiormente esplicato nella nota del Ministero della giustizia, già diffusa a tutti gli iscritti con email del 8.01.2025.

Dalle cancellerie si è altresì appreso che circa il 50% delle iscrizioni a ruolo vengono depositate senza il versamento del C.U. e che i Colleghi ancora richiedano l’iscrizione con l’allegazione della “marca” in luogo del versamento PagoPa e, purtroppo, accade ancora che la marca risulti già utilizzata per l’iscrizione di altro processo.

Il COA

 

Modificato: 10 Febbraio 2025