4 Maggio 2020

Differimento incontri di mediazione che non possono svolgersi da remoto nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020

Cari Colleghi Mediatori, viste le recenti misure normative di contenimento del contagio da Corona virus – Covid-19 ed il decreto del Presidente del Tribunale di Tivoli del 27 aprile u.s., che consente l’accesso nei locali del Tribunale sino al 30 giugno 2020 soltanto a coloro che, muniti dei presidi sanitari, debbano svolgere attività comunque urgente e non esercitabile da remoto, considerato che il COA di Tivoli nella seduta del 28 aprile u.s. ha approvato  l’Appendice 1 al REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA’ TELEMATICHE ADOTTATE IN EMERGENZA COVID-19, Vi invito a rappresentare alle parti coinvolte nei procedimenti di mediazione da Voi istruiti la possibilità di svolgimento da remoto degli incontri fissati nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, attraverso una comunicazione congiunta di voler aderire alla modalità telematica, che le stesse parti dovranno inviare a mezzo pec alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense del COA di Tivoli.

Vi rappresento che, nel caso la parte chiamata non avesse ancora aderito all’incontro e, dunque, nell’ipotesi non fosse possibile presentare istanza congiunta per lo svolgimento dell’incontro da remoto e, comunque, in tutti quei casi in cui le parti non intendano aderire congiuntamente alla trattazione da remoto, l’incontro fissato nel suddetto periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 dovrà essere rinviato per gli stessi incombenti a data successiva al 30 giugno 2020, avendo cura di concordare la data di rinvio con tutte  le parti coinvolte e con la Segreteria dell’Organismo di Mediazione.

Resta inteso che la parte istante sarà tenuta a comunicare la data di rinvio alle parti che non hanno ancora aderito. 

Vi raccomando, infine, di rappresentare alle parti che non intendano aderire congiuntamente alla trattazione da remoto che, nell’ipotesi vi siano  motivazioni d’urgenza ostative al richiamato rinvio a data successiva al 30 giugno p.v., le stesse parti potranno presentare istanza motivata all’Organismo di Mediazione per la trattazione anticipata in presenza; detta istanza sarà veicolata dalla Segreteria dell’ODM alla Presidenza del Tribunale di Tivoli per esame ed eventuale accoglimento.

Vi Saluto e ringrazio vivamente per la collaborazione.

Il Consigliere delegato

Avv. Lamberto De Angelis

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Modificato: 4 Maggio 2020