1 Settembre 2021

L’art. 16 bis della L. n.120/2020 di conversione del c.d. decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) ha modificato l’art. 14 della L. n. 53/1990 inserendo gli avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi.

Gli avvocati che intendono comunicare la loro disponibilità potranno inviare una pec all’indirizzo comunicazioni@pecavvocatitivoli.it.

Si allega l’elenco delle comunicazioni pervenute.

Modificato: 1 Settembre 2021