23 Ottobre 2023

Gentili Colleghi, provengono al nostro organismo di Mediazione forense frequenti domande sulla nuova mediazione telematica così come disciplinata dal riformato D.lgs. n.28/2010.

 

Ebbene, al riguardo, occorre dire che l’art. 8-bis del D.Lgs n. 28/2010, per come introdotto dalla Riforma Cartabia, disciplina espressamente la mediazione in modalità telematica stabilendo che i documenti devono essere redatti nel rispetto del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e trasmessi a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato (art. 8 bis comma 1).

Inoltre, a conclusione della procedura, il mediatore forma un unico documento informatico nativo digitale contenente il verbale e l’accordo (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo”).

 

Ne consegue che tutte le parti che partecipano alla mediazione in modalità telematica (le parti, gli avvocati ma anche il CTM o l’eventuale rappresentante sostanziale della parte impossibilitata a partecipare) e che sottoscrivono il verbale devono essere dotate di dispositivi di firma digitale (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico […] e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata […] ed è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità…).

 

Il secondo comma del citato articolo 8-bis, riguarda invece lo svolgimento delle mediazioni c.d. miste (con alcune parti in presenza ed altre collegate da remoto) che inizialmente alla luce dei commi 3 e 4 dell’art. 8 bis si era persino dubitato potesse svolgersi; oggi si può invece affermare che l’incontro possa certamente svolgersi anche in modalità mista, ma il verbale conclusivo del medesimo non potrà più essere firmato in “modalità mista” (con la parte presente all’Organismo che firmava di pugno in documento analogico poi scansito e la parte collegata da remoto che riceveva l’atto scansito e lo firmava in digitale); ora con la Riforma Cartabia, invero, tutte le parti dovranno firmare con firma digitale, proprio per quanto stabilito dai commi 1 e 3 del citato articolo 8-bis.

Si verifica dunque di fatto un’attrazione della modalità̀ di svolgimento della procedura in telematica, quando anche una sola delle parti chieda lo svolgimento in tale modalità̀ (indifferentemente se sia l’istante o il chiamato), ovvero unicamente consentendosi in alternativa che il procedimento debba svolgersi in presenza con modalità̀ di sottoscrizione di pugno cartacea.

 

Saluti e buon lavoro a tutti.

Il responsabile dell’ODM Forense del COA di Tivoli

Avv. Lamberto De Angelis

 

Modificato: 23 Ottobre 2023