6 Settembre 2021
Mediazione e improcedibilità – Ordinanza Cass. civ., Sez. VI – 2, n°22736 dell’11/08/2021.
Gentili Colleghi Vi segnalo, in materia di mediazione civile e commerciale, la recente Ordinanza n°22736/21 con cui la Corte di Cassazione ribadisce la netta distinzione tra la due ipotesi di mediazione obbligatoria e mediazione delegata, previste rispettivamente dal comma 1 bis e dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, in merito alla declaratoria di improcedibilità dell’azione in sede di appello.
Nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 bis (mediazione obbligatoria) nelle materie ivi espressamente elencate, l’omissione del tentativo di mediazione obbligatoria è sanzionato con l’improcedibilità della domanda; tuttavia l’improcedibilità deve essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2, a seguito di una valutazione discrezionale, che tenga conto della natura della causa, dell’istruttoria svolta e del comportamento delle parti.
Si allega la richiamata ordinanza per ulteriori approfondimenti.
Buon lavoro e un caro saluto
Il Consigliere delegato
Avv. Lamberto De Angelis
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allegato
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Modificato: 6 Settembre 2021