7 Gennaio 2022

Mediazione obbligatoria ope iudicis – Art. 5, comma 2 e 2 bis d.lgs. n. 28/2010 – Condizione di procedibilità  – Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 40035 del 14 dicembre 2021.

Gentili Colleghi Vi segnalo, in materia di mediazione civile e commerciale, la recente Sentenza Cass. Civile Sez. II n° 40035 del 14 dicembre 2021 con la quale la Corte di Cassazione sul tema della operatività della mediazione obbligatoria e sulla condizione di procedibilità conseguente ha affermato il seguente principio di diritto: 

Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

Il termine, dunque, per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell’udienza fissata per la verifica dell’esito.

Nel giungere a questa conclusione, che peraltro dipana un contrasto giurisprudenziale di merito, la Suprema Corte di Cassazione:

– richiama l’art. 152 co. 2 c.p.c., il quale prevede che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori;

– rileva che l’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 28/2010 non prevede espressamente l’adozione di una pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni;

– valorizza la ratio legis sottesa alla disciplina della mediazione delegata, cioè quella di ricercare la miglior soluzione possibile per le parti: se si optasse per la tesi della natura perentoria, infatti, si cadrebbe nel paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate;

– richiama i principi del raggiungimento dello scopo e della ragionevole durata del processo.

Si allega la sentenza in esame per ulteriori approfondimenti.

Buon lavoro e un caro saluto.

Il Consigliere delegato

Avv. Lamberto De Angelis

 

Modificato: 7 Gennaio 2022