3 Giugno 2021
Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, come ben noto, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 all’art. 10 ha apportato le seguenti modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ed al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
“1. All’articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020″.
Essendo stata prorogata dunque la fase emergenziale legata alla diffusione della nota pandemia da Covid-19 al 31 luglio 2021, ai sensi del Regolamento emergenziale dell’ODM del COA di Tivoli -scaricabile dal sito istituzionale- e conformemente all’art. 83 co.20 bis del D.L. n° 18/2020 per come convertito nella legge 27/2020, la modalità alternativa di svolgimento da remoto dei procedimenti di mediazione resta valida sino a quella data, salvo ulteriori proroghe, così come restano confermate le misure di contenimento per lo svolgimento delle mediazioni in presenza, da intendersi limitate ad un numero massimo di sei persone, compreso il Mediatore.
Nel caso non vi fosse il necessario consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione allo svolgimento della stessa in modalità telematica, per limitare la presenza delle parti nei locali si invitano i Colleghi ad utilizzare la procura speciale notarile.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti.
Il Consigliere delegato
Avv. Lamberto De Angelis
Modificato: 3 Giugno 2021